Cosa sta succedendo nei piani alti della società, dove si disciplinano le conformazioni della stessa?
Si sta procedendo alle consultazioni per eleggere un nuovo Governo. Le consultazioni fanno parte del galateo istituzionale, non sono espresse dalla Costituzione, ma sono una prassi divenuta consuetudine.
Le consultazioni aprono la formazione del governo, dove il Capo dello Stato convoca separatamente i presidenti, accompagnati dai segretari dei partiti, dei gruppi parlamentari; per una ragione di rispetto formale i Presidenti delle Camere e gli ex Presidenti della Repubblica (PdR); per venire a conoscenza delle posizioni e delle negoziazioni che stanno avvenendo tra i partiti per la formazione di un nuovo Governo.
In giurisprudenza la prassi e la consuetudine hanno valore di attività pratiche stabilizzate nel tempo, non regolate da norme generali e non codificate in una legge o in un regolamento; in particolarità delle consultazioni sono state seguite da sempre come interpretazione del PdR dell'articolo 92 della Costituzione.
Art.92: "Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri."
Fino alla fine XI legislatura la forma di governo era caratterizzata dalle coalizioni che si determinavano nel post-elettorale, quindi la composizione del governo, la scelta dei ministri ed il suo programma rientravano nella contrattazione che esercitavano i partiti. Dal 1994 in poi si è passati a coalizioni annunciate in precedenza al corpo elettorale, dove l'incaricato di ciascuna coalizione a divenire Primo Ministro è indicato in precedenza.
Le coalizioni esercitano un'attività informativa nei confronti del PdR, affinché possa affidare al soggetto proposto dall'accordo tra i partiti, l'incarico di formare il Governo, recarsi in Parlamento e ottenere la fiducia, articolo 94 della Costituzione, in quanto il Governo non può operare senza il consenso del Parlamento.
Art.94: "Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale (in tal modo ogni parlamentare si assume la responsabilità personale del proprio voto). Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione."
Mentre prima formare un governo era in potere all'incaricato a Primo Ministro, ora Governo, incaricato e programma fanno parte delle negoziazioni in mano ai partiti e agli accordi che riescono a raggiungere. Chiaramente il PdR nominerà Primo Ministro chi ha maggiori probabilità di ottenere la fiducia in Parlamento, previa consultazione con partiti e coalizioni.

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